Le giornate coperte da legge n. 104/92 sono impiegate in modo lecito quando vengono dedicate ad attività legate all’assistenza anche “in senso lato”, in quanto l’assistenza non si limita alla sola attività di accudimento del disabile.
Con la sentenza n. 30676/18 la Corte di Cassazione cambia rotta sui permessi previsti dalla Legge n.104 del 1992 per accudire familiari con disabilità, giudicando illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice dipendente che ne usufruiva in maniera impropria per assistere la madre disabile.
Le contestazioni mosse alla lavoratrice consistevano nell’aver impropriamente utilizzato i permessi a lei concessi per ragioni di assistenza alla madre disabile e nell’aver usufruito di congedo per malattia, risultata poi fittizia. Le circostanze, però non erano risultate idonee a sostenere l’addebito, dovendo attribuire al concetto di assistenza un significato più ampio.
Ricordiamo che l'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/92 riconosce al lavoratore il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un parente con disabilità grave, coniuge (o convivente more uxorio), parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Secondo la Corte, le giornate di esonero dal servizio sono impiegate in modo lecito quando vengono dedicate ad attività legate all’assistenza anche “in senso lato”, non potendo il concetto di assistenza stesso essere inteso, in modo restrittivo, come la sola attività di accudimento del disabile.
La Cassazione ha valutato in concreto la riferibilità delle attività svolte dalla lavoratrice, come accertate nel giudizio, alle cure ed assistenza della madre disabile, anche considerando ed escludendo l’utilizzo dei permessi e congedi “in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza”. Ha pertanto tenuto presenti i criteri interpretativi del concetto di assistenza, come integrato dagli orientamenti del giudice di legittimità.
Pertanto, la Cassazione ha disposto la reintegra e il risarcimento (pari a 12 mensilità) in favore della lavoratrice licenziata ingiustamente. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro.