Con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l’Inps prova a fornire le prime indicazioni applicative per il contratto di rioccupazione, introdotto all’art. 41 del decreto “Sostegni-bis” (d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2021), in via eccezionale dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, al fine di incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.
L’istituto, rinviando ad un futuro messaggio di settembre prossimo le ulteriori indicazioni relative al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e delle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro, delinea un primo ambito di operatività della misura, che riconosce, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La circolare analizza con puntualità le condizioni di spettanza dell’incentivo, indicando sia quelle generali che quelle specifiche, richieste in ragione dell’art. 41 del decreto Sostegni-bis, preoccupandosi di dare conto della sua compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e del coordinamento con gli altri incentivi fruibili. Dato conto della riconducibilità della misura in discorso nel quadro del c.d. “Temporary framework”, e della sua ammissibilità decisa dalla Commissione europea il 14 luglio scorso (C2021 5352, final), quanto alla fruibilità degli altri incentivi è confermata la compatibilità, negando però la possibilità che ciò avvenga in contemporanea con la fruizione dell’esonero contributivo per effetto del contratto di rioccupazione.
La caratteristica individuata poi, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato destinato al rilancio dell’occupazione, attingendo al bacino dei disoccupati aventi le caratteristiche di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, ha condotto l’istituto ad escludere dalla misura il contratto di apprendistato, in quanto ritenuto “genus speciale di rapporto a tempo indeterminato, che in quanto tale segue autonome regole riguardanti sia gli obblighi tra le parti che gli oneri contributivi”, così come è negato il ricorso della fattispecie in esame in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in quanto i destinatari non soddisferebbero il requisito della condizione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015.
La circolare n. 115/2021 nulla aggiunge in relazione al progetto individuale di inserimento, che la legge pone quale fulcro essenziale del contratto di rioccupazione, senza però fornire alcuna indicazione in merito. Residua pertanto un’alea di contenuti oggettivamente inopportuna, come già si è avuto modo di osservare (V. FS, Circ. n. 8 del 31/05/2021), che però, altrettanto ragionevolmente, non si può pretendere possa essere colmata da un documento di prassi dell’istituto previdenziale.
(Pasquale Staropoli)
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