Con circolare n.124/2017, pubblicata il 3 agosto 2017, l’Inps ha finalmente sciolto la riserva circa l’obbligo del contributo di malattia nel settore dello spettacolo. Dopo un lungo periodo di gestazione e a seguito dell’invio da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di una nota specifica sulla materia, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha recepito le segnalazioni della Categoria.
Prima del 2011 il contributo di malattia per le aziende dello spettacolo era obbligatorio a meno che il contratto collettivo o individuale non prevedesse il pagamento diretto della retribuzione a carico sempre delle stesse aziende. Dopo tale data, invece, l’obbligo del versamento della contribuzione di malattia è stato esteso a tutti gli iscritti nel settore dello spettacolo indipendentemente dalle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva a carico dei datori di lavoro.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con nota del 10/06/2016 inviato alla Direzione Centrale Entrate Inps, aveva rivendicato la specialità della normativa in materia dello spettacolo, cui non può estendersi la novella del 2011 perché relativa alla generalità degli altri settori d'attività. Nei ripetuti tavoli tecnici sull'argomento si era sempre richiesto da parte del Consiglio Nazionale, che l'Inps trattasse la materia come una variazione d'inquadramento, ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 335/95, avente efficacia generale nei confronti di un'intera categoria di datori di lavoro e con efficacia dalla circolare dell'INPS.
Tale richiesta è stata integralmente recepita nella circolare 124/17 ma non si può sottacere come, nel frattempo si siano creati non pochi effetti discriminatori, così come meglio evidenziato nell'approfondimento elaborato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro alla circolare 124 /2017 Inps.
Notizie correlate: Indennità malattia spettacolo e sportivi professionisti
News in pillole