Ripristino della decontribuzione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. È questa una delle novità contenute nel Decreto Legge n. 50/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 ed entrato immediatamente in vigore. La novella normativa, sostituendo integralmente il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, che prevedeva l’innalzamento a 4.000€ (nel testo originario in vigore dal 2016 era 2.500€) delle somme oggetto di detassazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800€ ed una decontribuzione totale a favore del lavoratore. Il nuovo comma 189 sancisce un doppio vantaggio.
Per il datore di lavoro, che fruisce della diminuzione del costo nell’erogazione del premio, e per il lavoratore, il cui premio subisce il prelievo fiscale sostitutivo ma, almeno su una quota, non anche quello contributivo. Tali agevolazioni sono riconosciute a condizione che sia stato sottoscritto, secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016 e nel successivo Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, un contratto collettivo di secondo livello nel quale si prevedano specifiche forme di partecipazione dei lavoratori. Nell'approfondimento del 2 maggio la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro spiega in cosa consiste il coinvolgimento paritetico dei lavoratori ed analizza i requisiti per la decontribuzione e la misura dell'agevolazione, riportando in una tabella finale un confronto del costo aziendale e del netto percepito con e senza il nuovo sgravio contributivo per premi di produttività.
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Rassegna stampa: Il Sole 24 Ore del 03.05 - La Sicilia del 03.05
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