Mercoledì, 05 Agosto 2009 13:25

Parere della Fondazione Studi n. 4/09

IL QUESITO
 

Si chiede se in caso autorizzazione al differimento del versamento dei contributi per chiusura estiva dell’azienda sia possibile differire anche il termine per la registrazione del Libro Unico del Lavoro.

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I TERMINI DI COMPILAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO.
 

Come è noto, l’art. 39 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133, ha soppresso i libri paga e matricola, sostituendoli con il cosiddetto Libro Unico del Lavoro a far data dal 18 agosto 2008 (ossia dalla pubblicazione del D.M. 9 luglio 2008, contenente le disposizioni attuative della predetta Legge).

Il Libro Unico del Lavoro deve essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Sono tuttavia da ritenere tempestive e, quindi, non sanzionabili, le registrazioni effettuate successivamente tale termine, purché avvengano entro lo stesso giorno in cui è versata la contribuzione mensile (art. 39, comma 3, D.L. n. 112/2008).

Al riguardo, secondo la prassi amministrativa del Ministero del lavoro (cfr. circolare 21 agosto 2008 n. 20), la norma si pone “lo scopo evidente di uniformare il temine ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi” sicché “si ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza”.

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