Tra le condizioni poste dal D.L. 23/2020 alle imprese che vogliano accedere alle misure di sostegno temporaneo alla liquidità, vi è “l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”. Una previsione di questo genere, priva di specificazione riguardo all’oggetto, ai tempi, alle modalità operative, comprime quella libertà di iniziativa imprenditoriale che pure trova affermazione nella Costituzione, all’art. 41. Alla luce di ciò, che portata assume questo impegno e quanto ampia può essere l’ingerenza dei sindacati ai fini del raggiungimento dell’accordo? E se quest’ultimo non si raggiungesse? L’approfondimento del 27 aprile 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, “La garanzia della liquidità non può essere subordinata all’approvazione dei sindacati”, mira innanzitutto a scandagliare la norma contenuta nel provvedimento e in secondo luogo a chiarire le azioni datoriali che non sono in ogni caso in conflitto con essa, anche alla luce dell’alone di incertezza che la formulazione specifica porta con sé.
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