Al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica il D.L. n. 23/2020, cosiddetto “Decreto Liquidità”, estende a tutte le imprese, indipendentemente dall’attività economica esercitata, e ai professionisti la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 21 aprile 2020, “Decreto liquidità: beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti”, analizza in particolare quanto previsto dall'art.18 del decreto recante “Sospensione di versamenti tributari e contributivi”, alla luce di quanto integrato dalla circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo i soggetti interessati dal provvedimento, l’ambito applicativo, le condizioni necessarie al godimento della misura e fornendo uno schema sintetico dei criteri stabiliti e delle criticità emerse dall’interpretazione degli stessi.
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