La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento del 16 aprile prende in esame la natura e le conseguenze dell'accordo siglato il 30 marzo tra l’ABI, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che consente l'anticipazione bancaria in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.l. n.18/2020. In attesa dell’effettiva entrata a regime di sistemi e procedure, licenziati solo di recente dalle banche aderenti all’accordo, la Fondazione Studi analizza i vincoli dello stesso e obblighi e responsabilità conseguenti del lavoratore, che richiede l'anticipazione dei trattamenti, e del datore di lavoro. La violazione di alcuni obblighi, inoltre, può determinare condotte di rilievo penale - come nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere - a cui entrambi i soggetti devono prestare attenzione.
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