Per trasferimento d'azienda (art. 2122codice civile) si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale, o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. La norma si applica anche al trasferimento di una parte dell'azienda (il c.d. ramo) qualificata come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata.
Con l’evidente scopo di tutela nei confronti dei lavoratori, la norma assicura la continuitàdel rapporto di lavoro con il cessionario: tanto che il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei 3 mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni.
Con il trasferimento d’azienda i lavoratori conservano tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro: le prestazioni soggettive che trovano fondamento nell’originario contratto di lavoro, i diritti acquisiti e maturati nel proprio patrimonio e il complessivo regolamento negoziale del rapporto di lavoro. La norma, nel disporre la continuità del rapporto di lavoro in capo al cessionario, stabilisce che il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Per i diritti collettivi, invece, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario.
Nella circostanza in cui si intenda effettuare un trasferimento (anche parziale) d'azienda in cui sono occupati più di 15 lavoratori, la legge impone una particolare procedura sindacale preventiva, attivata da cedente e cessionario con una comunicazione scritta da inviare almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento, o dell’intesa vincolante tra le parti, alle rappresentanze sindacali. Tale comunicazione deve riguardare le condizioni relative al trasferimento, in particolare: la data o la data proposta del trasferimento stesso, i motivi che lo hanno determinato, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.