Mercoledì, 31 Ottobre 2018 08:52

Aliquota ridotta I.V.S. anche per gli intermediari

La Corte di Cassazione ribalta il parere dell'Inps sull'esclusione degli esercenti l'attività del terziario dall'applicazione dell'aliquota ridotta I.V.S. (invalidità, vecchiaia e superstiti) per gli assegni al nucleo familiare. Con la sentenza n.22665/2018, depositata il 25 settembre 2018, la Suprema Corte ha affermato il principio innovativo secondo cui la disposizione in questione si applica anche agli intermediari di servizi e, più in generale, a tutti i soggetti del settore terziario, purché iscritti alla gestione I.V.S., non professionisti né artisti. Questi datori di lavoro, dunque, non sono più tenuti ad effettuare i versamenti a titolo di contribuzione per gli assegni. Nella nota giurisprudenziale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro il commento e gli effetti di questa sentenza, intervenuta su quanto già disposto dall'Inps con la circolare n. 190 del 17 novembre 2000.

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