In caso di infortunio sul lavoro la responsabilità del datore di lavoro è esclusa ove si tratti di dolo del lavoratore o di rischio elettivo di quest’ultimo ovvero di un rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento della prestazione lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. Tuttavia il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori destinatari della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’articolo 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16026 del 18 giugno 2018, commentata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nella nota giurisprudenziale dell' 11 luglio 2018.
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