Escludere i lavoratori autonomi dalla norma che prevede la possibilità di compensare crediti di natura fiscale per importi superiori a 5.000 euro annui e modificare la disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Queste, in sintesi, le proposte di modifica al decreto fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) presentate alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati dai Consulenti del Lavoro. A riepilogarle è il Segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Francesco Duraccio, nel corso della seconda puntata di “News dal CNO”, la rubrica della web tv che illustra le attività istituzionali portate avanti dalle Commissioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
La Categoria – spiega il Segretario – nel documento presentato alla Camera ha espresso diverse perplessità su mezzi e modalità per contrastare l’evasione inserite nel decreto fiscale che complicano ancor di più l’attuale sistema. In particolare, in riferimento al contrasto alle indebite compensazioni, la modifica introdotta dall’art. 3 comma 1, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, viene estesa, oltre all’IVA, a tutte le tipologie di crediti di natura fiscale. Da tale estensione ricevono i maggiori disagi i lavoratori autonomi, che sono già soggetti alle ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, peraltro, già certificate dal committente e conosciute dall’Agenzia delle Entrate. La norma, infatti, prevede la possibilità di compensare crediti di natura fiscale per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha chiesto, pertanto, la modifica del comma 1, dell’art. 3, del Decreto escludendo i soggetti di cui agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 917/1986. La seconda proposta di modifica contenuta nel documento è quella inerente l’art. 4 sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e in merito all’estensione del regime del reverse charge. Condivisibile per i Consulenti del Lavoro l’estensione del regime dell’inversione contabile con l’obiettivo di contrastare e arginare il fenomeno dell’evasione dell’IVA nei contratti di appalto e subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. Troppo complesso e gravoso, invece, il meccanismo di comunicazioni incrociate e gli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali di lavoro dipendente ad opera del committente in luogo dell’appaltatore, dell’affidatario o del subappaltatore. Il CNO, dunque, ritiene che la disciplina introdotta dall’art. 4 debba essere eliminata o, in subordine, rideterminata come segue: limitare la platea dei destinatari alle sole ipotesi di contratto di appalto e di subappalto di servizi endo-aziendali in cui vi è prevalente utilizzo di manodopera (cd. labour intensive); semplificare la procedura introducendo un servizio informatizzato di controllo dell’operato dell’appaltatore/subappaltatore; infine, escludere dall’obbligo di versamento al committente (di cui al comma 12) anche le piccole e medie imprese.
Rassegna stampa: Sole 24 Ore del 08.11.2019
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