Il contribuente, dopo aver ricevuto la notifica di un atto di contestazione di violazioni tributarie, un provvedimento di irrogazione di sanzioni, un avviso di accertamento o di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, può accedere all'istituto della definizione agevolata delle sanzioni amministrative. L'ordinamento giuridico italiano ha previsto diversi strumenti deflattivi del contenzioso tributario con cui definire la contestazione, mediante precise modalità e al ricorrere di determinati presupposti, evitando così inutili e logoranti contenziosi.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n.10/2019, analizza i principali istituti deflattivi di questo tipo di contenzioso, utilizzando l'Agenzia delle Entrate come autorità fiscale di riferimento. Dopo aver definito le diverse tipologie di sanzione amministrativa, ci si sofferma sull'istanza di annullamento, totale o parziale, dell'atto che il contribuente può presentare all'Amministrazione finanziaria; sul procedimento di accertamento con adesione; sull'acquiescenza all'atto impositivo; sulla procedura di reclamo/mediazione tributaria e su come effettuare la conciliazione giudiziale.
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