La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento del 10 ottobre interviene su alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito della proroga del termine di versamento della maggiorazione (0,5%) del contributo addizionale NASpI, per i rinnovi dei contratti a tempo determinato e delle somministrazioni a termine, effettuati nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l’agosto 2019. Lo slittamento del termine dell'addizionale al mese di ottobre 2019 è stato comunicato dall'Inps con il messaggio n. 3447 del 24 settembre scorso, cosicché i datori di lavoro possano esporre, nel flusso di competenza di settembre o di ottobre 2019, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato, per ogni singolo lavoratore, secondo le modalità operative descritte nella circolare Inps n. 121/2019. Gli esperti della Fondazione Studi si soffermano prima di tutto sull'ambito di applicazione del contributo addizionale, precisando le ragioni per le quali sia possibile ritenere che lo stesso non si applichi al contratto intermittente a tempo determinato. Nella seconda parte del documento, invece, si interviene sull'alternanza tra un rapporto di lavoro in somministrazione e un contratto a termine tra gli stessi datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di uguali mansioni, ribadendo che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
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