Le eccedenze contributive 2015 (da quadro RR Unico 2016) non compensate entro la data di invio della dichiarazione di cui al periodo d'imposta 2016, possono essere indicate esclusivamente a rimborso o in autoconguaglio, e non possono essere compensate oltre il 30 settembre prossimo. Per evitare di dover chiedere la restituzione all'Inps è consigliabile gestire l'utilizzo prioritario di tali importi in compensazione con altri tributi, ricordandosi di indicare nel quadro RR del modello Redditi 2017 quanto fatto, non essendo possibile rinviare l'indicazione della compensazione al modello dell'anno prossimo.
Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, o dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, del Tuir. Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria ma per opzione. In mancanza dell'ufficializzazione degli importi di queste deduzioni per il 2016, onde evitare ricalcoli successivi al versamento, sarà opportuno rinviare il pagamento al 31 luglio.
Le nuove regole sul visto trovano applicazione per tutte le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Di conseguenza se residuano crediti Irpef/Ires o Irap relativi al periodo d'imposta 2015 sarà possibile compensarli, prima di farli confluire nel modello Redditi 2017, senza dover ricorrere all'asseverazione.
(Fonte Labitalia)