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Martedì, 10 Luglio 2018 10:24

INL, chiarimenti sulle retribuzioni tracciabili

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota protocollare 5828 del 4 luglio 2018, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni introdotto dall’art. 1 co. 910 della L. 205/2017 e in vigore dal 1° luglio 2018. La violazione di tale obbligo è sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. La formulazione del precetto – precisa l’Ispettorato - lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, a prescindere dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. In relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione (quasi sempre mensile) comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratta la violazione.

Per quel che riguarda i mezzi di pagamento, tra quelli elettronici, rientra anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN. In tal caso, ai fini della tracciabilità e della vigilanza, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento. Tra le altre modalità di pagamento - conclude l’INL - per i soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” viene ritenuto conforme anche il “libretto del prestito” aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che ci sia stata una richiesta scritta e che il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale.

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