Le violazioni dell'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, introdotto dalla Legge di bilancio 2018 e in vigore dal prossimo 1° luglio, non sono diffidabili, poiché l’illecito non è materialmente sanabile. A precisarlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota protocollare n. 4538/2018, anticipata dal quotidiano “Italia Oggi”. Non potendo applicare la diffida, la sanzione sarà determinata nella misura ridotta (ex art. 16 legge n. 689/1981) e, in caso di mancato versamento, sul codice tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, è l’Ispettorato territoriale del lavoro.
La sanzione, pertanto, sarà pari a 1.667 euro (cioè 1/3 del massimo) e dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della violazione. L'Ispettorato, però, precisa che è possibile impugnare il verbale, entro 30 giorni, facendo ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato.
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