///**/
Venerdì, 25 Maggio 2018 14:14

Nullo il licenziamento se non si è superato il periodo di comporto

È nullo il licenziamento intimato al dipendente in malattia per superamento del periodo di comporto, laddove tale periodo non sia ancora terminato. Questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12568 depositata il 22 maggio 2018 che ha dichiarato il licenziamento “nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ.”.

Con la sentenza in questione la Corte, ribaltando le decisioni dei giudici territoriali, ha ribadito il valore prioritario della tutela alla salute definito dall’art. 32 Costituzione come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Per questo, la salute può essere adeguatamente protetta solo “all’interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore, nelle more, di perdere il proprio posto di lavoro”.

Neppure il testo riformato dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che al comma 7 prevede un regime sanzionatorio attenuato per tale tipo di violazione, ha dissuaso la decisione della Corte. Il comma 7 - chiariscono i giudici - si pone come norma speciale rispetto a quella generale contenuta nel comma 1 là dove si parla di altri casi di nullità previsti dalla legge.

Notizie correlate: Indennità per mancata reintegrazione e risarcimento - Licenziamento giusta causa, la valutazione è sul caso concreto - Illegittimo licenziamento dipendente che denuncia furto senza impedirlo