Con il messaggio 2082 del 22 maggio 2018, l’Inps fornisce chiarimenti sugli esoneri contributivi per calamità alle aziende agricole previsti dal D.Lgs. 102/2004, modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, e le modalità di richiesta e gestione del beneficio.
L'Istituto ribadisce che, in riferimento ai requisiti soggettivi per gli eventi calamitosi verificatisi dal 20 maggio 2008, sono ammesse all’esonero le imprese agricole di cui all’art. 2135 cc., comprese le cooperative. Per quanto riguarda, invece, i requisiti oggettivi, la misura dell’esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni tra il 30% e il 70% della produzione lorda vendibile, al 50% per le aziende che abbiano subito danni superiori al 70%. Dopo aver ribadito i beneficiari dell'agevolazione - come già elencati nella circolare n.35/2006 - , l'Inps ricorda che la domanda può essere compilata in via telematica sul sito dell’Istituto, accedendo a “Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali” e compilando l’apposito modello predisposto.
La norma - si legge - non prevede un termine di scadenza per presentare l'istanza. Tuttavia, al fine di consentire una corretta tariffazione e contabilizzazione degli obblighi contributivi e la rendicontazione dell’esonero, si precisa che i soggetti interessati devono presentare la domanda entro il termine dell’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all’evento calamitoso. Il messaggio ricorda, infine, le modalità ed i tempi per i controlli, come la valutazione dei danni ai fini della convalida o della revoca del beneficio, che le Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano sono invitate a concordare con le competenti Autorità regionali.
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