Regole per la cessione del credito d'imposta in materia di ecobonus a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. A fornire i chiarimenti è L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E del 18 maggio 2018.
Una delle novità – si legge nel comunicato stampa – riguarda le detrazioni maggiorate per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica solo per le zone sismiche 1, 2 e 3. La riduzione della detrazione è dell’80% se si passa ad una classe di rischio inferiore, dell’85% se si passa a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari.
Il documento chiarisce che il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. I contribuenti che hanno effettuato le spese in questione potranno cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati come organismi associativi, Energy Service Company (Esco) e società di servizi energetici (Sse). Resta fermo, invece, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie. La cessione del credito - chiarisce l'Agenzia - può avvenire una sola volta, successiva a quella effettuata dal contribuente titolare del diritto. Infine, restano valide le cessioni dei crediti aderenti al Provvedimento del 28 agosto 2017 effettuate in data antecedente alla circolare 11/E.
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