L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la circolare n.7/18 fornisce istruzioni agli ispettori, questo a seguito di segnalazioni in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a sistemi di esternalizzazione dei dipendentiche promuovono l’utilizzo del distacco e della codatorialità.
I promessi vantaggi nell’ambito di contratti di rete riguardano la mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa; l'utilizzo del personale come nel lavoro interinale; l’assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati; il lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni; la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.
L’INL mette in guardia da questi illeciti meccanismi che violano i diritti dei lavoratori dando luogo a somministrazione e distacco illeciti. Resta fermo il principio secondo il quale il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire unpregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.
Il contratto di rete, afferma l’INL, può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare soggetti non qualificabili come imprenditori, l’oggetto del contratto riguarda solo lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, o lo svolgimento in comune di una o piùattività rientranti nell’oggetto dell’impresa.
Pertanto, il personale ispettivo dovrà verificare sia l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori), sia che lo stesso sia stato iscritto nel registro delle imprese.Dal contratto, inoltre, dovrà risultare l’eventuale codatorialità dei dipendenti di ciascuna impresa e la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine dicollaborare agli obiettivi comuni.
In tutti i casi il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore (anche cooperativa) che procede all’assunzione ed eventuali omissioni di trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori.
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