Le indennità che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere per la mancata reintegra in servizio (provvisoriamente esecutiva) del dipendente illegittimamente licenziato hanno natura risarcitoria e non retributiva. A stabilirlo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 86 del 23 aprile 2018, che ha affermato la legittimità costituzionale dell’art. 18, quarto comma, come modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012).
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Trento, che evidenziava come la qualificazione dell’indennità come risarcitoria sarebbe “irragionevole” e causerebbe la violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra le posizioni che può assumere il datore di lavoro dinanzi all’ordine di reintegrazione. Il datore di lavoro, infatti, può ottemperare all’ordine del giudice erogando retribuzioni al reintegrato, oppure non ottemperare pagando un’indennità risarcitoria al lavoratore non riammesso in servizio qualora perdesse la causa. La Corte Costituzionale, al contrario, ha dichiarato infondata la questione: l’inadempimento datoriale configura un “illecito istantaneo ad effetti permanenti” da cui deriva un’obbligazione risarcitoria del danno subito dal lavoratore. La norma denunciata, pertanto, non è irragionevole ma coerente al contesto della fattispecie disciplinata perché - sottolinea la Corte - l'indennità non è collegata al corrispettivo retributivo per la mancata prestazione di lavoro da parte del dipendente.
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