L’attività di vigilanza in materia di tirocini è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. L’INL ha emanato la circolare n.8/18 per fornire indicazioni agli ispettori sulle modalità di verifica, verifica che dovrà valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale dapoter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttostoall’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
L’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di persé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzionedella fattispecie in termini di rapporto di lavoro.
Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario.
Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie, quali l’applicazione della maxisanzione.