La sanzione del licenziamento per giusta causa è illegittima laddove l’assenza ingiustificata del lavoratore per più di tre giorni (per esigenze familiari gravi) incontri il silenzio del datore di lavoro. Anche le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione massima del licenziamento, non fanno venir meno l’obbligo del giudice di accertare il rapporto di proporzionalità tra infrazione e sanzione. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 9339/2018 depositata il 16 aprile 2018.
Mentre la Corte d’appello aveva confermato la validità del licenziamento, la Cassazione ha fatto notare che non si è tenuto conto della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del principio della correttezza e della buona fede nell’esecuzione del contratto. Per la Surema Corte bisogna, infatti, considerare il contesto in cui si è verificata l’assenza: il lavoratore aveva richiesto la fruizione delle ferie per “gravi ed improrogabili esigenze familiari”, cui aveva fatto seguito il decesso del padre. Il datore di lavoro, dal canto suo, pur essendo a conoscenza della situazione familiare, non aveva autorizzato la richiesta di ferie e non aveva inviato un richiamo di avvertimento prima di avviare l’azione disciplinare. La Corte di legittimità ha deciso, pertanto, di cassare la sentenza rinviando al merito perchè sia fatta una valutazione della gravità dell’assenza in relazione alle circostanze del caso concreto.
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