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Lunedì, 09 Aprile 2018 10:34

Pensionamento: nuovi requisiti dal 2019

In pensione più tardi. A confermarlo è la circolare n. 62 del 4 aprile 2018 dell'Inps contenente i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità) con il sistema delle c.d quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita - che si applicheranno dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020 - come stabilito con Decreto del 5 dicembre 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, il nuovo requisito anagrafico sarà 67 anni. Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione di vecchiaia, possibile con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfezionerà al raggiungimento dei 71 anni. Si precisa, inoltre, che per le lavoratrici il requisito è pari, per l’anno 2018, a 66 anni e 7 mesi.  Il requisito contributivo della pensione anticipata sarà invece pari per i "precoci" a 41 anni e cinque mesi, per gli altri aventi diritto a 43 anni e tre mesi se uomini, 42 anni e tre mesi se donne. In caso di primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, l'accesso si perfezionerà a 64 anni, con almeno venti di contribuzione effettiva.

Per il biennio 2019-2020, i soggetti che maturano la pensione con il sistema delle "quote" possono conseguire tale diritto con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98 se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni e di quota 99 se lavoratori autonomi iscritti all’Inps. L’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita si applica anche al personale delle Forze dell'Ordine.

Per la pensione di anzianità, l’accesso anticipato sarà possibile: al raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età; al raggiungimento della massima anzianità contributiva, corrispondente all’aliquota dell’80%, entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni; con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni. La pensione di vecchiaia in totalizzazione avverrà, infine, a 66 anni e 41 di contributi.

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