Con la circolare n. 5\E pubblicata il 29 marzo, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su premi di risultato e welfare aziendale a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017 e dal dl n. 50/2017. Nel documento, redatto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si specifica in particolare che non ci saranno sanzioni per l'invio tardivo della nuova Certificazione Unica nel caso si consenta al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10%. Questo perché il ritardo è dovuto non ad una inadempienza del datore di lavoro, ma alla necessità di verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio. Consentendo l'invio tardivo della Certificazione unica, l’imposta sostitutiva sarà applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.
L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che il regime fiscale agevolato potrà valere anche per l’eventuale acconto erogato dall’azienda, a condizione che al momento dell’erogazione sia riscontrabile l’incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda stabilito dal contratto di lavoro. Il limite dell’importo soggetto ad imposta sostitutiva, poi, deve essere riferito al singolo periodo di imposta mentre l’importo massimo delle somme agevolabili è di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro). Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite passa da 2.500 a 4.000 euro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo questa data, il Dl n. 50/2017 ha previsto una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore a 800 euro.
Si ricorda, inoltre, la possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio con i benefit indicati dal Tuir, all'art. 51 comma 4 e si segnala che sono non imponibili sia i contributi o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi, sia gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa.
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