Più facile avere accesso alla Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), così come prevista nella versione modificata dalla Legge Bilancio 2018. La Rita infatti non è più vincolata a un placet dell'Inps, come lo è stato fino al 31 dicembre 2017, e i requisiti possono essere provati con documenti o autocertificati. A spiegarlo è la Covip nella circolare n.888/2018 dell'8 febbraio 2018 che fornisce chiarimenti per l'applicazione della disciplina. Come nel passato, anche dal 1° gennaio 2018 può essere richiesta dai lavoratori, pubblici e privati, iscritti a un fondo pensione a contribuzione definita (la Rita non opera, invece, per i fondi pensioni a prestazioni definita). Anzi, la Covip precisa che la Rita può essere richiesta soltanto dagli iscritti a un fondo pensione in qualità di «lavoratori», cioè titolari di reddito di lavoro. La Covip illustra i requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza:
- cessazione dell'attività lavorativa;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla Rita, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 252/2005);
oppure, in alternativa (art.11, comma 4-bis):
- cessazione dell'attività lavorativa;
- inoccupazione successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore ai ventiquattro mesi;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiai del regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 252/2005).
A riguardo, nella circolare viene precisato che, diversamente dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre scorso, la sussistenza dei requisiti non è più vincolata al rilascio di apposita attestazione da parte dell' Inps ma resta ferma, in ogni caso, la possibilità dell'autocertificazione. Quanto al requisito contributivo di 20 anni, inoltre, spiega che può essere provato mediante estratto conto integrato dell'Inps oppure dagli altri enti di previdenza cui appartiene il lavoratore richiedente la Rita.
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