L'assegno di ricollocazione attende solo il via libera dell'Anpal per concludere la fase di sperimentazione avviata nel 2017 e diventare una misura strutturale di politica attiva del lavoro. Inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 2018, anche i lavoratori in Cassa integrazione straordinaria, che hanno ancora in corso un rapporto di lavoro, possono fare domanda per la misura assieme ai disoccupati da oltre 4 mesi e percettori della Naspi.
Francesco Duraccio, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustra questa novità in web tv, spiegando condizioni e limiti di utilizzo di questo strumento. Infatti, non tutti i soggetti coinvolti nella Cigs sono interessati da questa possibilità. L'assegno di ricollocazione spetta solo ad alcuni profili professionali e in determinati ambiti aziendali, così come definito nell'accordo sindacale intervenuto nell'ambito della Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi o ristrutturazione aziendale.
La domanda per l'assegno dovrà essere presentata all'Anpal entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale per consentire all'Agenzia di supportare i lavoratori in CIGS nella ricerca di una nuova occupazione. Inoltre, in caso di nuova occupazione, il lavoratore percettore dell'assegno "continuerà a percepire il 50% dell'indennità di Cassa integrazione fino alla sua naturale scadenza". Mentre il datore di lavoro che assumerà il lavoratore in CIGS grazie a questo strumento potrà usufruire di uno sgravio contributivo, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 4.030 euro, per un periodo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato.
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