Quali conseguenze porta la mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale? L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la circolare n.3/18 sulla materia, definendo le regole applicabili a diverse ipotesi e ricordando che tali aspetti sono stati già in parte affrontati dal Ministero del lavoro, con nota prot. n. 10599/16.
L’art. 51 del D.Lgs. n. 81/15 stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Pertanto, a parere dell’INL, ogniqualvolta, all’interno del medesimo decreto, si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.
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