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Mercoledì, 31 Gennaio 2018 13:08

Intermittenti nelle imprese artigiane alimentari

Le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 solo se operano nel settore dei “pubblici esercizi in genere”, tenuto anche conto dei criteri di individuazione previsti dall’interpello n. 26/14.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha formulato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente chiedendo di conoscere se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/23.

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n.1/18 specifica che (oltre alla possibilità di attivare lavoro intermittente nei limiti di età dei lavoratori/requisiti soggettivi), al punto n. 5 del RD vengono individuate le prestazioni svolte da: “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi”.

Tale terminologia evidenzia che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora ricorrano le due condizioni indicate al citato punto 5: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. In tal senso è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l’attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate.

Il tenore letterale utilizzato al punto 5 in esame non consente di estendere la nozione di “esercizi pubblici in genere” anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.