I beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. L’INPS, con la circolare n.177/17 ha fornito chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI per beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro.
Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione, ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione. INPS precisa anche che non rilevano le motivazioni e la durata dell’espatrio del disoccupato percettore di NASpI.
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