Di seguito le proposte di semplificazione fiscale relative alle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni Iva, presentate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro al tavolo tecnico con l'Agenzia delle Entrate.
1. Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute
PROPOSTA: STABILIZZAZIONE ANNUALE DELL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE, CREAZIONE DI UNO SPECIFICO MODELLO E DI UN DIAGNOSTICO CHE PERMETTA GLI OPPORTUNI CONTROLLI PRIMA DI EFFETTUARE L’INVIO
Si condividono, in quanto coerenti con le richieste di semplificazione più volte presentate dai Consulenti del Lavoro, i recenti emendamenti al D.L. n. 148/2017 approvati dalla Commissione Bilancio del Senato.
Nello specifico:
• la possibilità per il contribuente di trasmettere i dati annualmente o semestralmente, semplificandone la procedura;
• la facoltà di riepilogo cumulativo di tutte le fatture di un’impresa inferiori a trecento euro; nell’applicazione pratica di tale semplificazione si propone di evitare la richiesta di qualsiasi informazione aggiuntiva all’interno della comunicazione riepilogativa;
• l'abolizione delle sanzioni per l'invio delle fatture del primo semestre 2017 e la sanatoria con un nuovo invio da effettuarsi entro febbraio 2018;
• il ridotto numero dei dati da inviare, eliminando a titolo di esempio una informazione del tutto superflua come il come il codice di avviamento postale (Cap) del cliente o del fornitore.
Non si ritiene condivisibile, la previsione all'interno del DDL Bilancio 2018 del c.d. “spesometro transfrontaliero”, ovvero l'obbligo di trasmettere entro il 5 del mese successivo i dati delle fatture da o verso controparti estere, che non possono essere imposte nel formato della fattura elettronica previsto come obbligo generalizzato, dal medesimo DDL, a partire dal 01 gennaio 2019. Oltre a rappresentare un onere gravoso, con ben 12 invii annuali, tale flusso di informazioni non può essere controllato di fatto dall’Agenzia delle Entrate a meno di un progetto europeo condiviso di creazione di una banca dati unica con incrocio dei dati posseduti dalle Amministrazioni finanziare di tutti i Paesi comunitari. Inoltre, si chiede di semplificare il processo di annullamento e rettifica di un invio effettuato e di creare uno specifico modello in luogo dell’attuale tracciato informatico richiesto, come era fino all’anno 2016 con il c.d. modello di comunicazione polivalente. Si segnala la necessità di creare un diagnostico, in modo da poter correggere eventuali errori prima di effettuare l’invio definitivo. All’interno di tale diagnostico, si ritiene opportuno avere un controllo automatico che segnali eventuali partite iva cessate di clienti e fornitori.
2. Comunicazione delle liquidazioni iva e nuovi termini di detrazione sugli acquisti
PROPOSTA: ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI INVIO DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE. SPOSTAMENTO DEL TERMINE ENTRO IL QUALE POTER DETRARRE L’IVA SUGLI ACQUISTI AL MOMENTO DELLA SCADENZA DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI ESIGIBILITÀ
Relativamente alle comunicazioni trimestrali Iva, l'adempimento risulta eccessivo rispetto alla sua utilità e soprattutto mal si concilia con le novità previste dal D.L. n. 50/2017 sulle tempistiche di detrazione dell’Iva sugli acquisti. Si ricorda, inoltre, che tale previsione ha violato il c.d. principio di neutralità, proporzionalità ed equivalenza su cui poggia l’Iva ed è attualmente al vaglio della Commissione UE. Si propone un ritorno ad un controllo annuale ai fini Iva con utilizzo diffuso del c.d. Ravvedimento operoso, ora compresso temporalmente dalle nuove comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria a seguito dei controlli trimestrali. Tale modalità di controllo trimestrale dell'Iva sta rendendo complessa la gestione per i professionisti e le imprese e, presumibilmente, anche per l'Amministrazione finanziaria.
La nuova formulazione dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale, la detrazione deve essere esercitata entro il termine della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di esigibilità, comporta che tutte le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di invio della dichiarazione Iva delloDavide. stesso anno (30 aprile dell’anno successivo). Il contribuente, dovrebbe provvedere ai controlli di regolarità in soli quattro mesi. Si tratta di una criticità che, richiede un intervento normativo finalizzato a restituire al contribuente un tempo adeguato per i controlli, per la registrazione e di conseguenza per poter esercitare il diritto alla detrazione Iva.
Si propone di posticipare il termine di detrazione Iva di un anno, ovvero alla scadenza dell’invio telematico della dichiarazione Iva dell’esercizio successivo a quello di esigibilità dell’imposta.
Leggi le altre proposte di semplificazione fiscale presentate all'Agenzia Entrate
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