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Giovedì, 16 Novembre 2017 16:45

Fondi integrazione salariale: nuove regole

E' stata pubblicata ieri, 15 novembre 2017, la circolare Inps  n. 170/2017, sui conguagli delle prestazioni dei Fondi di integrazione salariale e Fondi di solidarietà ex articolo 26 e ss del D.lgs n. 148/2015. Il documento fornisce in particolare le istruzioni:

  • per i versamenti e l'esposizione nei flussi Uniemens dei conguagli delle prestazioni di integrazione salariale  (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza;
  • per i conguagli interventi formativi  relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.

Il nuovo quadro operativo - chiarisce l'Inps - entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza Gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.

L’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015 prevede infatti che, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro versi un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. L’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione. Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

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