Con la circolare n. 17 del 08/11/2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esamina l'articolato concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, quali durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, nell'applicazione della normativa in materia di Cigo/Cigs e Fondi di solidarietà. Definendone il concetto si chiariscono le relative modalità di calcolo grazie anche ad alcuni esempi pratici forniti a riguardo nel testo stesso della circolare.
Per quinquennio mobile - si legge - si intende un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto. Nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento Cigs, si considera l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione Cigs e , a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti (quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Si conferma che periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono esser conteggiati ai fini del computo della durata complessiva Cigo, Cigs.
Il legislatore – evidenzia poi la circolare ministeriale – utilizza anche il concetto di biennio mobile quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti e, pertanto, gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile saranno applicati per il conteggio del biennio mobile in materia di Cigo e fondi di solidarietà.
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