L’Agenzia delle Entrate sta sostituendo gli studi di settore con i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) con l'obiettivo di favorire l'assolvimento degli obblighi tributari ed incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L'Agenzia ha, infatti, pubblicato sul suo sito, nella sezione dedicata a "studi di settore - parametri e indici sintetici di affidabilità" le prime bozze della struttura della modulistica dei nuovi ISA già utilizzabili per il periodo di imposta 2017. Ad oggi sono online 47 ISA dei 70 inizialmente previsti per l'anno in corso: in particolare i modelli contenenti i dati contabili per le singole attività di impresa e professionali, suddivisi a seconda del codice di attività Ateco, con i dati extracontabili necessari alla compilazione dei nuovi modelli, e i quadri contabili (F e G) uguali per tutti. I rimanenti 23 ISA saranno pubblicati nei prossimi giorni per procedere con l’approvazione definitiva, come programmato, entro il 31 dicembre prossimo.
Da una prima analisi delle bozze emerge una decisa riduzione delle notizie extracontabili richieste rispetto ai precedenti studi di settore, mentre per i dati contabili le informazioni necessarie alla compilazione rimangono pressoché le stesse con qualche lieve modifica di forma. Inoltre sarà ancora possibile, come nei vecchi studi di settore, adeguare le informazioni in dichiarazione, ma questa possibilità andrà sotto il nome di “ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale”. Come per gli studi di settore, anche questo meccanismo dovrebbe funzionare su base volontaria al fine di adeguare il reddito dichiarato al Fisco, oltre che migliorare la propria affidabilità agli occhi di quest’ultimo.
Nessuna previsione, invece, per quanto riguarda il funzionamento pratico del nuovo modello statistico che sarà alla base del calcolo dei nuovi Indicatori. Al buio rimane anche l’analisi di come potranno essere assorbite dagli Isa le novità per i semplificati con il nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017, con la scomparsa delle rimanenze finali dal calcolo del reddito imponibile.
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