Chi aderisce al piano di rateizzazione previsto dalla Legge n. 225/16 è obbligato a rispettare rigidamente le scadenze previste nell'istanza e accettate da Equitalia. In caso di rottamazione di ruoli previdenziali relativi a DM insoluti, scatta però il problema delle ritenute a carico dei lavoratori non versate in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto Legge, 12/9/83, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/83, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo 15/1/16, n. 8.
La norma sopra citata stabilisce che, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo non superiore a €. 10.000,00 annui, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10.000 a €. 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, la sanzione non viene applicata. Nonostante ciò alcune sedi dell'Inps stanno recapitando alcune notifiche di cui sopra anche alle aziende che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle e in questi casi può verificarsi che il pagamento delle prime rate della rottamazione non copra l'intero importo delle ritenute omesse, che dovrebbero essere integralmente versate entro i tre mesi dalla diffida.
Tale disparità è stata segnalata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro alla Direzione Centrale dell'Inps che, dopo aver attivato un confronto con i vertici di Equitalia, ha fornito una risposta in merito al quesito sottoposto.
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