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Giovedì, 05 Ottobre 2017 12:13

Usuranti, domande pensionamento anticipato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017,  il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2017 riguardante l’anticipo pensionistico e la documentazione necessaria per la richiesta di ritiro anticipato da lavoro da parte degli addetti ai lavori cosiddetti “usuranti”. Il provvedimento è la conseguenza delle modifiche apportate dall'ultima Legge di Bilancio (legge 232/2016) al D.lgs 67/2011 per effetto del quale la pensione può essere conseguita a condizione che gli interessati possano vantare almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa in una delle lavorazioni considerate usuranti. Inoltre non è più necessario aver svolto l’attività nell’ultimo anno di lavoro.

Comparando la tabella A allegata al decreto ministeriale del 20 settembre 2011 vigente, rispetto a quello emanato il 20 settembre 2017 dal Ministero del Lavoro, l'unica novità di semplificazione riguarda i rapporti di lavoro instaurati a partire dall’11 gennaio 2008. Da tale data, infatti, è entrato in vigore l’obbligo dell'Unilav che assolve gli obblighi nei confronti degli enti previdenziali, non è più richiesta alcuna documentazione per questi rapporti di lavoro. Pertanto, per questi rapporti di lavoro non è più richiesto alcun documento mentre per quelli instaurati prima di tale data rimane l’obbligo del libro matricola, libro unico del lavoro o del libretto di lavoro o di altra documentazione probatoria.

L'accesso al pensionamento rimane comunque subordinato al perfezionamento della quota di 97,6 e con una età anagrafica non inferiore a 61 anni e sette mesi. Nel caso dei lavoratori autonomi il requisito di quota e di età anagrafica è innalzato di una unità (98,6 con 62 anni e sette mesi).

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