In presenza di un infortunio sul lavoro, se il danno da risarcire è determinato dalla responsabilità di più persone le quali, con la loro condotta inadempiente, commissiva od omissiva, hanno contribuito a cagionare l' evento, si configura una responsabilità solidale. Dunque tutti i soggetti che hanno concorso alla determinazione dell’infortunio del collega rispondono pro quota in misura corrispondente al grado di responsabilità ad essi ascrivibile per il risarcimento dei danni sopportati dal lavoratore.
E’ il principio esposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19435/2017, nella quale viene evidenziato come non possa essere ritenuto esente da responsabilità il collega del dipendente vittima dell' infortunio il quale, benché non investito formalmente di una funzione di caposquadra, abbia esercitato di fatto nei confronti del sottoposto poteri di direzione e controllo.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione è relativo all' infortunio mortale occorso a un giovane apprendista. Maggiori dettagli sulle motivazioni della sentenza le troverete a pagina 19 di Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore. L’articolo è consultabile da tutti i Consulenti del Lavoro iscritti al portale della Fondazione UniversoLavoro accedendo al servizio quotidiano di rassegna stampa nazionale.
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