Con messaggio n. 3180 del 1° agosto 2017, l'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato, soprattutto in ordine al contenzioso amministrativo e giudiziario instaurato da tale categoria di lavoratori per l’ottenimento di indennità di disoccupazione non agricola (DSO, ASpI/miniASpI, NASpI).
L'Istituto chiarisce che un operaio agricolo a tempo indeterminato, licenziato il 31 dicembre a conclusione di una attività lavorativa per la quale risulta copertura contributiva per l'intero anno solare, non ha diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola in quanto non residuano nell'anno di competenza giornate indennizzabili. Nel contempo, lo stesso lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione non agricola se nel biennio – relativamente al requisito per disoccupazione ordinaria e indennità ASpI - o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi - relativamente al requisito per l’indennità NASpI - precedenti la cessazione del rapporto di lavoro sia stato prevalentemente lavoratore agricolo. In tale contesto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato è privo di tutela contro la disoccupazione.
Nel messaggio dell'Istituto si espongono tutte le motivazioni relative alla decisione, anche seguito di una recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, sull’argomento, conferma la legittimità dell’operato dell’Istituto nonché della Sentenza della Corte Costituzionale n. 194, 6 giugno-14 luglio 2017, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato possa ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola nei casi in cui non possa ottenere quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare.
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