È operativo l'accesso per i Consulenti del Lavoro alla piattaforma Inps necessaria per attivare il lavoro occasionale
La piattaforma telematica, in realtà, è online dal 10 luglio 2017. Gli utilizzatori, ovvero i datori di lavoro possono richiedere prestazioni di lavoro occasionali da parte dei prestatori, ovvero i lavoratori, secondo due diversi canali di accesso: il libretto famiglia per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale e il contratto di prestazioni occasionali per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e le pubbliche amministrazioni. I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico.
Si ricorda, inoltre, che l'INPS, con la circolare n. 107/2017, ha elencato le regole e le operazioni necessarie per avviare soggetti con lavoro occasionale nelle famiglie e nelle imprese. Inoltre con messaggio n. 3177 del 31 luglio 2017, l’Istituto Nazionale di Previdenza ha comunicato l’estensione delle operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti, in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale (ex art.54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con la Legge n. 96/2017), anche per il tramite degli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 soffermandosi su come dovranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando la procedura opportunamente predisposta.
Si ricorda, inoltre, che l'INPS, con la circolare n. 107/2017, ha elencato le regole e le operazioni necessarie per avviare soggetti con lavoro occasionale nelle famiglie e nelle imprese. Inoltre con messaggio n. 3177 del 31 luglio 2017, l’Istituto Nazionale di Previdenza ha comunicato l’estensione delle operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti, in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale (ex art.54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con la Legge n. 96/2017), anche per il tramite degli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 soffermandosi su come dovranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando la procedura opportunamente predisposta.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato in dettaglio le novità della nuova disciplina soffermandosi sul contratto di prestazione occasionale nella circolare n.7/2017 e sul libretto di famiglia nella circolare n.8/2017.