///**/
Venerdì, 14 Luglio 2017 16:03

Licenziamento illegittimo in apprendistato

Con la sentenza n. 17373 depositata il 13 luglio 2017, la Corte di Cassazione stabilisce che il licenziamento illegittimo intimato al lavoratore assunto con contratto di apprendistato durante la prima fase di apprendimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste per i contratti a tempo indeterminato, a seconda dei diversi livelli occupazionali dell'impresa.

La Suprema Corte giunge a questa conclusione partendo dal presupposto che il rapporto di lavoro in apprendistato non può essere considerato alla stregua di un contratto sottoposto ad un termine di durata finale, ma al contrario rientra nella fattispecie del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura bi-fasica.

La valutazione dei giudici non tiene conto che il rapporto di lavoro in apprendistato, oggetto della controversia, sia stato incardinato prima dell'entrata in vigore del decreto lagislativo n.167/2011, il cui art.1 qualifica l'apprendistato come contratto a tempo indeterminato. Ma, in realtà, anche con la normativa previgente - la legge n.25/1955 - questo rapporto di lavoro manteneva le caratteristiche di contratto a tempo indeterminato, in cui il recesso anticipato rispetto alla scadenza del periodo formativo non può essere assimilato al recesso "ante tempus" da un contratto a tempo determinato.

Nell'articolo a pag. 33 di "Norme & Tributi" de Il Sole 24 Ore, disponibile nel servizio quotidiano di rassegna stampa nazionale per i Consulenti del Lavoro iscritti al sito di Fondazione UniversoLavoro, il commento alla sentenza della Cassazione.

Licenziamento illegittimo in apprendistato