L’Inps, con il messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017, fornisce le istruzioni contrabili circa le proroghe CIGS (12 mesi) per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. L'Istituto dopo aver illustrato il quadro normativo e regolamentare si sofferma sulle disposizioni integrative e correttive, contenute dal decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, relative al decreto legislativo n. 148/2015 concernenti le integrazioni salariali per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.
Tale misura è destinata alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo, di precedenti trattamenti di CIGS, si trovino nell’impossibilità di ottenere ulteriori trattamenti. Nelle prime istruzioni ministeriali, era stata prevista la possibilità di concedere il trattamento di CIGS per la durata massima di 12 mesi per l’anno 2016, anche oltre il limite temporale del 31.12.2016, a condizione che entro il 31.12.2016 fosse stato stipulato l’accordo, presentata la domanda e iniziate le sospensioni o le riduzioni di orario di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, a seguito anche delle numerose manifestazioni di difficoltà nel rispettare i limiti temporali di sottoscrizione dell'accordo e di presentazione delle istanze, è ulteriormente intervenuto rettificando le precedenti indicazioni. Con circolare n. 35 del 15.11.2016 è stata prevista, infatti, la possibilità
di concedere la cassa integrazione straordinaria anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e l’istanza sia presentata oltre tale data. Per le medesime motivazioni, infine, il Ministero ha anche ritenuto - in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016 - possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo (euro 216 milioni) e quello delle risorse assegnata alla singola regione. Le ulteriori istruzioni relative alla fase di concessione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono contenute nella circolare n. 38/2016.
Ciò posto, nel messaggio dell'Istituto si evidenzia che gli interventi di proroga in argomento sono autorizzati in deroga al limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile di cui all’art. 4 D.Lgs. 148/15: le procedure automatizzate di controllo dei limiti temporali terranno conto di tale caratteristica dei relativi decreti e gli stessi saranno catalogati a livello centrale in banca dati di Sistema UNICO con apposita flaggatura. Inoltre, alla luce della fissazione dello stanziamento delle risorse finanziarie pari a 216 milioni di euro per il 2016, e ulteriori 117 milioni per il 2017, l’Inps è tenuto a provvedere al monitoraggio del rispetto di tale limite, avendo cura di trasmettere con relazioni semestrali al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’economia e finanze il monitoraggio della spesa.
A tal riguardo, in sistema UNICO, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito un nuovo apposito codice evento: "171 – proroga per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa". Sempre ai suddetti fini di monitoraggio e rendicontazione della spesa sono istituiti appositi codici di conguaglio UNIEMENS e relativi conti. Nel messaggio, inoltre, fornite le istruzioni operative per il pagamento diretto, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale e le istruzioni contabili.
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