Integrare la nozione di stagionalità prevista dall'art. 2, comma 29, lettera b) della legge n. 92/2012 con quella contemplata dalla contrattazione collettiva per ampliare la portata dell’esclusione dei lavoratori stagionali dal pagamento del contributo addizionale NASpI dovuto in caso di stipula di rapporti di lavoro a termine e del relativo incremento per ogni rinnovo. È la richiesta avanzata dalla Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, nella lettera inviata lo scorso 21 ottobre al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.
“La disciplina - si spiega nella lettera -, nel prevedere i casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale e del relativo incremento dello 0,5%, ha ribadito la non applicabilità di tale versamento nelle ipotesi dei contratti a termine nelle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/63. In questi settori è evidente che l'utilizzo di rapporti di lavoro a termine è connaturato all'essenza stessa delle esigenze di stagionalità, e pertanto una misura disincentivante come il pagamento di un contributo addizionale non trova un fondamento giustificativo”. La nozione di stagionalità non può però essere circoscritta alle sole ipotesi previste dal legislatore degli anni '60, ma deve essere integrata legittimamente dalle previsioni contrattuali di settore che ne definiscono meglio le caratteristiche. Da ciò, dunque, la richiesta della Categoria di aggiornare il concetto di stagionalità con un provvedimento normativo.
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