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Giovedì, 10 Ottobre 2019 15:39

RdC: precisazioni INL su ipotesi di reato

La maxi-sanzione per lavoro nero prevista dal d.l. n. 12/2002 convertito dalla l. n. 73/2002, ai sensi di quanto previsto dal d.l. n.4/2019, all’art 7 comma 15-bis, trova applicazione non solo quando il datore di lavoro assume un beneficiario di reddito di cittadinanza senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche qualora il lavoratore in nero, pur non essendo il diretto richiedente del sussidio, appartenga comunque al nucleo familiare che, per definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, del citato decreto n. 4, risulta destinatario del beneficio. La precisazione è contenuta nella nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 7964 dell’11 settembre 2019.

Fermo restando quanto già chiarito con circolare n. 8/2019, l’INL fornisce ulteriori chiarimenti anche in merito alle fattispecie di reato previste dai commi 1 e 2 dello stesso art. 7, condivisi con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare, al comma 1 si disciplina l’ipotesi di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere e l’omissione di informazioni dovute all’atto della presentazione della domanda e nelle integrazioni che, entro trenta giorni dalla stessa, possono essere rese tramite il modello RDC – Com ridotto. In tal caso – precisa l’INL - rileva anche l’attività lavorativa in nero svolta prima della presentazione della domanda da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all’Inps. Per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 7, ovvero l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito o patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, rileva il lavoro nero avviato dopo la presentazione della domanda di reddito ove la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello RDC - Com esteso. Tale modello, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.l. n. 4/2019, è a cura del lavoratore impiegato in nero e che appartenga a un nucleo familiare beneficiario di RdC. In tal caso, quindi, non appare rilevante la percezione di somme da parte del nucleo familiare generalmente inteso.

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