L’Inps, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Cassazione in tema, con la circolare n.124 del 20 settembre fornisce precisazioni in materia di prescrizione del contributo dovuto dai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991. L’articolo dispone che per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando gli esuberi di personale siano stati oggetto di accordo sindacale.
Con diverse sentenze la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali oneri hanno natura contributiva, pertanto si deve applicare il termine di prescrizione di cinque anni, da calcolare - come chiarito dall’Inps - dalla data di scadenza del versamento dovuto. Nel caso di rateizzazione, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che prima di tale scadenza l’Istituto non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito tramite l’agente della riscossione. La circolare puntualizza infine che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia dolosamente occultato il debito oppure la dichiarazione rilasciata all’Inps non sia veritiera riguardo all’esatto ammontare del contributo o l’avvenuto pagamento dell’acconto, la decorrenza del termine di prescrizione è sospesa finché il dolo non sia stato scoperto (art. 2941 c.c.).
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