QUESITO
Oggetto: parere su condizioni per contratti collettivi aziendali con misure agevolative di conciliazione vita-lavoro
L’art. 2, comma 4 del D.M. 12.9.2017, che rende operativa la misura agevolativa in oggetto, prevede che “Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al settanta per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile precedente la domanda”. Rispetto a tale condizione di accesso al beneficio le circolari Inps non hanno fornito altre precisazioni.
Ponendo il caso concreto di contratto aziendale che abbia previsto la possibilità di accedere al lavoro agile ai dipendenti che non svolgono funzioni operative (60% della forza lavoro media dell’anno precedente) e percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità (la percentuale non è definibile se non quantificando il personale che è stato in congedo di maternità, cioè il 10% della forza lavoro media dell’anno precedente), è possibile affermare che il requisito del 70% della media dei dipendenti dell’anno precedente sia realizzato?
In altre parole, tale requisito è da verificare con riferimento alla potenziale platea dei destinatari delle varie misure o con riferimento agli effettivi destinatari delle misure (a consuntivo)?
RISPOSTA INPS
Il decreto interministeriale del 12 settembre 2017 richiede che il contratto riguardi un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda.
Il requisito è riferito al “contratto” e non alle singole misure di conciliazione in esso contenute. Tale riferimento, pertanto, va inteso come riferito alla platea aziendale che rientra nel campo di applicazione del contratto in sé, a prescindere dai potenziali o effettivi beneficiari delle misure conciliative. Il requisito mira ad escludere l’attribuzione del beneficio, calibrato anche in base al numero degli occupati complessivi dal datore di lavoro, ai contratti aziendali stipulati a valere per una parte limitata dell’azienda (a titolo esemplificativo, validi solo per alcune unità produttive sul territorio).
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