Arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le indicazioni operative sull’applicazione, per gli anni 2019 e 2020, dei cosiddetti “contratti di espansione”, che hanno sostituito sperimentalmente i contratti di solidarietà espansivi dopo le modifiche introdotte dal decreto crescita al d. lgs. n. 148/2015. Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 16 del 6 settembre 2019, pubblicata sul sito ministeriale, che individua in particolare i criteri in base ai quali, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione con il rinnovo delle competenze professionali dei lavoratori, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità possono stipulare un contratto di espansione che preveda la riduzione dell’orario di lavoro con il riconoscimento della cigs e procedere a nuove assunzioni.
In attuazione dunque delle novità introdotte dalla legge n. 58/2019 di conversione del d.l. n.34/2019, che ha novellato l’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015, i contratti di espansione devono essere stipulati con il Ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero rsa e rsu. Le imprese devono aver occupato, nel semestre precedente la presentazione della domanda, mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nella singola impresa anche se articolata in più unità aziendali. Almeno il 70% del personale interessato dalle riqualificazioni deve essere coinvolto nel piano formativo, parte integrante del contratto, mentre le eventuali eccedenze di lavoratori che non sono in grado di essere ricollocati nella nuova organizzazione dovranno essere gestire mediante procedure di esodo non traumatiche. La riduzione oraria non può superare il 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile di tutti i dipendenti inclusi nel contratto di espansione, mentre la cigs potrà protrarsi anche nel 2022 ma per un massimo di 18 mesi, anche non continuativi. Oltre al numero di lavoratori per cui attivare la cigs, il contratto deve indicare anche il numero di coloro che possono accedere al trattamento pensionistico anticipato, ovvero coloro che si trovano a non più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata ai sensi della riforma pensionistica Monti-Fornero ed hanno maturato il requisito minimo contributivo di 20 anni.
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