Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.71/E del 1° agosto, il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap e IVA dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compreso chi applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Sull’applicazione degli ISA, l’Agenzia delle Entrate interviene anche con la circolare n.17/E del 2 agosto con la quale, commentando l’art.9-bis del d.l. n. 50/2017, fornisce delucidazioni in merito ad alcune problematiche operative. Il documento riepiloga i caratteri distintivi, le cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici, le sanzioni in caso di inadempienza.
Nella parte finale – precisa l’Agenzia in una nota stampa – viene data risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori, tra cui il caso dei soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso dall’anno solare o quello dei contribuenti che esercitano due attività e per una delle due non risulta approvato alcun indice sintetico. In particolare, si segnala che, nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate.
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