Con il provvedimento n. 660057 del 31 luglio, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione alle novità in materia di eco e sisma bonus contenute nella Legge n.58/2019 di conversione del decreto crescita, illustrando come esercitare l’opzione dello sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico ai sensi del d.l. n.63/2013.
L’opzione – si spiega in una nota stampa - va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto a eco e sisma bonus. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modulo. Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Il fornitore, a sua volta, recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare mediante i servizi telematici dell’Agenzia a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata nei successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
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