L'Inps, con il messaggio n. 2732 del 17 luglio 2019, ha fornito indicazioni operative alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, i cui periodi si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018, e che vogliono fruire dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L n. 510/96. La decontribuzione - si ricorda - spetta per l’intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro di misura superiore al 20%. Per poter utilizzare lo sgravio l'azienda deve produrre la documentazione necessaria e sottoporla alla struttura territoriale competente, che accerterà la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva. Dopo aver effettuato la verifica dei requisiti, sarà attribuito all'impresa il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive". Per fruire concretamente dell'agevolazione, le aziende dovranno esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi autorizzati, valorizzando gli elementi precisati nella comunicazione del'Istituto all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>. L’operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, quindi entro il prossimo 16 ottobre. Nell'Allegato 1 al messaggio Inps l'elenco delle imprese ammesse al beneficio, l'anno di stanziamento e i decreti direttoriali di ammissione.
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